Per provare a fare definitiva chiarezza su quanto previsto dal ddl delega concorrenza in materia di servizi pubblici locali, intanto è utile specificare l’iter che ha avuto il provvedimento. Esso è entrato nella discussione in Senato il 23 dicembre 2021 con l’art.6 ed è stato modificato nel corso della discussione in Senato, diventando art.8, ed è stato approvato il 30 maggio 2022. Poi è passato alla Camera, dove è stato approvato senza modificazioni il 26 luglio scorso. Ora, è passato per la terza lettura al Senato, perchè altre parti del ddl concorrenza sono state cambiate ( ma non appunto l’art.8), per essere definitivamente approvato, con la previsione che esso uscirà con lo stesso testo approvato alla Camera.
Per rendere più chiare le modificazioni che sono intervenute, di seguito trovate l’art. 6 originario e l’art. 8 definitivo approvato in Senato, in particolare le lettere f), g) e h), che sono quelle più rilevanti per quanto riguarda il ricorso all’affidamento diretto “in house” ( in allegato trovate poi il testo completo dell’originario art.6 e del definitivo art.8 e anche il testo di tutto il ddl delega approvato alla Camera, confrontato con quello del Senato):
Articolo 6 originario
f) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell’ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell’autoproduzione ai fini di un’efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico, degli investimenti e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;
g) previsione dell’obbligo dell’ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell’autoproduzione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti in house;
h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e della tutela della concorrenza, nell’ipotesi di ricorso da parte dell’ente locale al modello dell’autoproduzione;
Articolo 8 definitivo
g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell’ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell’autoproduzione ai fini di un’efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;
h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;
Come è facile vedere:
1) non si parla più di motivazione anticipata e qualificata da inviare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ma solo di motivazione qualificata per la scelta dell’autoproduzione;
2) la motivazione qualificata non deve giustificare il mancato ricorso al mercato, ma indicare le ragioni della scelta dell’autoproduzione;
3) i parametri di riferimento per tale scelta non sono più solo di carattere economico ( investimenti, qualità e costi dei servizi per gli utenti), ma anche di carattere ambientale e sociale ( Investimenti, qualità del servizio, costi per gli utenti, ma anche universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi);
4) il monitoraggio dei costi e della qualità, efficienza ed efficacia del servizio riguarda tutte le forme di gestione, e non solo quella in house.
Dall’art.6 originario all’art.8 definitivo sono quindi intervenuti cambiamenti sostanziali, a partire dall’annullamento della trasmissione della motivazione all’AGCOM, che avrebbe costituito una pesante ingerenza e limitazione delle scelte degli Enti locali, questa sì pensata per ostacolare in modo forte la scelta dell’in house. Dell’impostazione originaria rimane solo la motivazione qualificata, che è però svuotata dalle intenzioni regressive del governo, e che, in realtà, già oggi viene prodotta dagli Enti locali quando si procede alla scelta dell’affidamento in house. Una “foglia di fico” per il governo, che non può occultare il fatto che lo stesso ha dovuto fare un bel passo indietro, e, invece, un risultato positivo per noi, che abbiamo costruito con la nostra mobilitazione sociale e politica.
Chi non vede questo, o è ignorante nel senso etimologico del termine o fa solo propaganda.
Poi, ovviamente, essendo una legge delega, occorrerà vigilare sui testi dei decreti delegati, che dovrebbero uscire nei prossimi mesi, per verificare che siano coerenti con quanto contenuto nel ddl delega. Consapevoli che abbiamo fermato una volontà del governo fortemente orientata verso le privatizzazioni dei servizi pubblici locali, ma che essa continuerà ad essere presente anche in futuro.
Ciao.
Corrado